domenica 20 settembre 2015

UE conferma la tassa di euro 12,90 al mese per gli abbonati ai servizi di telefonia mobile



Avete presente quando si sottoscrive un abbonamento telefonico per il proprio cellulare, e si scopre che una parte del prezzo (o magari, una cifra da aggiungere a quanto sponsorizzato) è in realtà una tassa? Secondo la Corte di Giustizia europea l'Italia è in regola ed è giusto che si continui a pagarla. La Corte di Lussemburgo ritiene infatti che la tassa di concessione governativa italiana versata per i contratti di abbonamento ai servizi di telefonia mobile è legittima. Il balzello, del quale si è parlato più volte di un'abolizione, vale 12,90 euro al mese per gli abbonamenti business intestati a persona giuridica e 5,16 euro al mese per gli usi privati.Il caso è stato sollevato dalle aziende De Pra e Saiv che ne avevano chiesto, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate il rimborso. Secondo loro, infatti, il pagamento della tassa governativa discriminerebbe irragionevolmente l'utente della rete di telefonia mobile terrestre a seconda che egli vi acceda mediante abbonamento o mediante acquisto di tessera prepagata, poiché solo in quest'ultimo caso egli sarà esentato dalla tassa. In punta di diritto, sostenevano che l'abbonamento al servizio di telefonia è un atto privatistico e, come tale, a differenza della licenza e dell'autorizzazione, che sono atti amministrativi, non richiede alcun intervento, attività o controllo da parte dell'amministrazione pubblica.La Corte ha stabilito che "le legislazioni nazionali sono libere di equiparare gli apparati terminali delle comunicazioni alle stazioni radioelettriche, di prevedere un'autorizzazione generale o una licenza per l'utilizzo delle apparecchiature terminali di telefonia mobile terrestre, di equiparare l'autorizzazione o la licenza a un contratto di abbonamento e di prevedere il pagamento della correlativa tassa governativa in relazione a tutte queste ipotesi".La Corte rileva che "né la licenza, l'autorizzazione, il contratto di abbonamento né il pagamento di una tassa intralciano la libera circolazione delle apparecchiature terminali di telefonia mobile terrestre". La tassa di concessione governativa, poi, si giustifica con la stessa utilizzazione dei servizi di telefonia mobile. D'altra parte, la direttiva europea del 2002 non vieta l'applicazione di misure fiscali. Infine, quanto alla disparità di trattamento tra abbonati e acquirenti di carta prepagata, la Corte osserva che non vi è, nel diritto dell'Unione, un principio di parità di trattamento tra utilizzatori di apparati terminali di radiocomunicazione mobile terrestre a seconda che gli stessi accedano alla rete mediante contratto di abbonamento o mediante carta prepagata.